Descrizione
Descrizione: Per i provvedimenti emessi sino al 31/12/2019, l'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente. Come per i tributi dai quali hanno ereditato la struttura impositiva (IMU e TARI) conclusa la fase accertativa, per le somme certe, liquide ed esigibili, frutto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, non pagati e non contestati, l'ente deve provvedere a emettere il titolo esecutivo, trovandosi di fronte a una duplice soluzione:a) la riscossione diretta anche nella fase coattiva attraverso l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in base al regio decreto 639/1910 rinforzata dall'assimilazione al titolo II del Dpr 602/1973;b) l'emissione del ruolo coattivo, in base al Dpr 602/1973 e del Dlgs 112/1999.
I provvedimenti emessi a decorrere dal 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 1, commi da 792 a 795, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hanno immediata efficacia esecutiva, ciò attribuisce ai provvedimenti la valenza di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 o cartella di pagamento.
Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata a Agenzia delle Entrate Riscossione (giusta delibera di C.C. n. 20 del 27/07/2017) che procederà, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.